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Atti di nascita, riconoscimento e adozione: le istruzioni ad Ancona

La procedura per ottenere i certificati di nascita, adozione o il riconoscimento

Foto Ansa

Le procedure da seguire ad Ancona dopo la nascita di un bambino o per ottenerne il riconoscimento o l'adozione.

Dichiarazione di nascita

La dichiarazione di nascita di un figlio può essere effettuata:

  • Entro 3 giorni dalla nascita :

presso il centro di nascita, ospedale o casa di cura il genitore, (se figlio di coniugati) o suo procuratore o entrambi i genitori (nel caso di figlio nato fuori dal matrimonio) o un loro procuratore, deve/devono presentarsi alla Direzione Sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita con un documento di identità valido e con l’attestazione di nascita. L’atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi siano residenti in comuni diversi.

  • Entro 10 giorni dalla nascita :

presso l’ufficio dello Stato Civile del Comune dove il parto è avvenuto oppure presso il comune di residenza dei genitori.
Il genitore, (se figlio di coniugati) o suo procuratore o entrambi i genitori (nel caso di figlio nato fuori dal matrimonio) o loro procuratore, deve/devono all’ufficio di stato civile del comune dove è avvenuto il parto, con un documento d’identità valido e l’attestazione di nascita (rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto). Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.

  • Dopo 10 giorni dalla nascita:

con le stesse modalità di cui al punto 2 motivando le ragioni del ritardo per iscritto che verranno segnalate alla Procura della Repubblica. 
 
Avvertenze Importanti

  • Sino al momento della dichiarazione di nascita il bambino non risulta iscritto all’Anagrafe della Popolazione Residente, per cui sino ad allora, la sua nascita non potrà essere certificata.
  • Il figlio viene di norma iscritto all’anagrafe del Comune di residenza della madre, tuttavia se i genitori con residenze diverse concordano di rendere la dichiarazione di nascita presso il comune di residenza del padre, tale comune dovrà trasmettere copia dell’atto per la trascrizione al comune di residenza della madre, che provvederà anche all’iscrizione anagrafica del minore.

 
Se i genitori sono sposati

E’ sufficiente che renda la dichiarazione almeno uno dei due genitori.
 

Figli nati fuori dal matrimonio

La dichiarazione di nascita deve avvenire con la presenza di entrambi i genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio, o la presenza di solo un genitore nel caso in cui solo uno solo intenda effettuare il riconoscimento.

Attribuzione del cognome

Al cittadino italiano, figlio nato nel matrimonio o fuori del matrimonio è possibile aggiungere il cognome materno a quello paterno, con l’accordo di entrambi i genitori ( SENTENZA n. 286/16 della Corte Costituzionale e Circolare n. 1/2017 della Direzione Centrale per i Servizi Demografici ). Qualora, al momento della formazione dell’atto di nascita, venga manifestata la volontà di attribuire il doppio cognome, in presenza di dichiarazione di nascita resa da uno solo dei genitori, nel caso di filiazione nel matrimonio, il genitore non presente dovrà sottoscrivere una dichiarazione corredata di fotocopia del proprio documento di riconoscimento, nella quale indica la scelta di attribuire il doppio cognome. Presso l’ufficio di stato civile è disponibile apposito modulo. Nell’atto di nascita verrà fatta menzione dell’acquisizione di tale documento relativo al genitore non presente e la volontà del dichiarante all’attribuzione del doppio cognome. 
Qualora fossero presenti entrambi i genitori, come nel caso di filiazione fuori dal matrimonio , è sufficiente indicare la loro concorde volontà nell’atto di nascita che verrà sottoscritto da entrambi. Al nato può essere attribuito un solo nome che corrisponda al sesso. Il nome può essere composto da più elementi onomastici fino ad un massimo di tre, anche separati da virgola. E´ fatto divieto inoltre, imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello e di una sorella viventi.
 
Casi particolari
 

  • Nascita in Italia da genitori iscritti all'’A.I.R.E. 

la denuncia di nascita potrà essere ricevuta solamente dal comune di nascita o dalla struttura sanitaria dove si è verificato l’evento.
Ne consegue che l’ufficiale dello stato civile del Comune luogo dell’evento della nascita dopo aver proceduto a iscrivere o a trascrivere l’atto di nascita del bambino ne darà comunicazione all’ ufficiale di anagrafe del Comune competente alla registrazione A.I.R.E. del minore.

  •  Nascita in Italia da genitori stranieri

I diritti della personalità sono quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore è cittadino (art. 24 della Legge 218/1995): di conseguenza, la normativa applicabile non sarà quella italiana, ma esclusivamente quella dello Stato di appartenenza del minore; L’atto di nascita è formato su dichiarazioni dei genitori anche per quanto riguarda il cognome e il nome che spetta al bimbo che saranno quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore diviene cittadino.
 
L’Ufficiale di Stato Civile registra semplicemente quanto dichiarato dalla parte e non è tenuto né è in grado di conoscere le normative dei diversi Stati, né è tenuto a pretendere documentazione in proposito.

  • Nascita in Italia da genitori stranieri residenti all'estero

La dichiarazione può essere fatta esclusivamente al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o al comune di nascita;

Bambino nato morto

Si verifica nel caso in cui il bambino nasca morto dopo la 28° settimana di gestazione . Si provvede comunque alla formazione dell’atto di nascita, e potrà essere certificata la morte. La dichiarazione di nascita dovrà essere effettuata esclusivamente nelComune di nascita.

Documentazione da presentare 

Gli stranieri dovranno presentarsi con:

•    Passaporto in corso di validità
•    Attestazione di nascita rilasciata dal Direzione Sanitaria ove è avvenuta la nascita in busta chiusa.
Coloro che non conoscono la lingua italiana debbono essere accompagnati da un traduttore maggiorenne non parente.

Informazioni

Largo XXIV Maggio n. 1 piano terra sede Municipale Ufficio stato civile

Telefono : 0712222183

Indirizzo PEC : servizidemografici@pec.comune.ancona.gov.it.

Riconoscimento del nascituro

I genitori di figlio nato fuori del matrimonio posso effettuare effettuare il pre-riconoscimento anche durante il periodo di gravidanza.

La dichiarazione può essere resa:

  • dalla sola madre;
  •  dai due genitori insieme;
  •  dal padre, dopo il riconoscimento della madre e con il suo consenso.

Non è ammissibile il riconoscimento del figlio naturale nascituro da parte del padre prima del riconoscimento da parte della madre e senza il consenso di questa, ai sensi dell’art. 258 del Codice Civile.

Documenti da presentare

  •     Documento di identità in corso di validità;
  •     Certificato medico che comprovi lo stato di gravidanza con indicate le settimane di gestazione.

Dopo la nascita

Entro 10 giorni dalla nascita va comunque resa dichiarazione di nascita esclusivamente presso l'ufficio di Stato Civile anche da un solo genitore. 

Documentazione da presentare

  •     atto di prericonoscimento
  •     attestazione di nascita rilasciata (rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto).
  •     documento di identità dei/del genitori/e in corso di validità.

Conclusione e termini del procedimento

Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla richiesta con la formazione dell’atto di Stato Civile di riconoscimento, sottoscritto dal dichiarante e dall’Ufficiale di Stato Civile provvede ad effettuare le relative annotazioni e comunicazioni anagrafiche.

Riconoscimento del minore straniero

L’interessato con un traduttore, nel caso in cui non conosca la lingua italiana, fissa un appuntamento contattando l’ufficio di Stato civile con uno dei seguenti modi:

  •     Personalmente recandosi presso – Ufficio di Stato Civile
  •     Telefonicamente al numero 071 222 2117
  •     Per e-m@il all’indirizzo: rosella.marzioni@comune.ancona.it

Adozione

L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando. Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi.

Possono adottare

  •     i coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni, tra i quali non sussista o non sia avvenuta, negli ultimi tre anni, separazione personale neppure di fatto;
  •     i coniugi che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo per un periodo complessivo, tra convivenza e matrimonio stesso, di tre anni;
  •     i coniugi che risultino essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare: per questo motivo le coppie affrontano un percorso valutativo con l’Assistente Sociale e Psicologo dell’Equipe Adozioni;

L' età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e non più di 45 l’età dell’adottato. Viene considerata l’età del più giovane, tranne quando la differenza di età tra i due coniugi è superiore a 10 anni. In questo caso, si fa riferimento alla differenza massima di 45 anni tra il genitore più "anziano" e il bambino. Ad esempio: lei ha 40 anni e lui 51 (o viceversa) potrà essere adottato un bambino dai 6 anni in su.

Procedura
Le coppie che intendono adottare un bambino devono presentare, presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche la dichiarazione di disponibilità a ll'adozione nazionale, internazionale o ad entrambe. Il Tribunale indicherà l'Equipe Adozioni dove la coppia svolgerà l'indagine psicosociale.

Il Tribunale per i Minorenni

Valuta l’idoneità della coppia ad adottare, sia nel caso dell’adozione internazionale che nazionale. Il Tribunale, ricevuta la relazione dell’Equipe Adozioni, convoca la coppia per un colloquio con il Giudice Onorario, ed emette, solo nel caso dell’adozione internazionale, un decreto di idoneità. Cura, nel caso di adozione nazionale, l’abbinamento del minore con la coppia per quanto riguarda tutti i minori, anche stranieri, dichiarati adottabili dal Tribunale per i Minorenni. Segue l’affido preadottivo ed emette decreto con il quale si fa luogo all’adozione. Valuta, nel caso di adozione internazionale, la documentazione relativa all’ingresso in Italia dei minori adottati all’estero ed emette decreto di affido preadottivo o di ratifica dell’adozione già pronunciata dallo Stato straniero.

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Tribunale per i minorenni delle Marche

Via Cavorchie 1C

Telefono 071 - 208981 


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